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Querela Fondazione – Panorama

Procura della Repubblica di Milano

Atto di querela per il reato ex art 595 c.p. a carico di Fabio Marchese Ragona ed ex art 57 c.p. a carico di Giorgio Mulè

Io sottoscritto Avv. Raffaele Soprano, nato a Nola il 10.10.1950, nella qualità di Presidente p.t. della Fondazione “Festa dei Gigli”, con sede in Nola alla Piazza Duomo n. 1 palazzo di città – e domiciliato ai fini di questo atto nel proprio studio in Nola alla via G. Bruno n. 50 – costituita giusta atto pubblico per notaio Di Addea 11.03.2013 Rep. 39870 Racc. 8328, in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.4.13 di nomina alla carica di Presidente e della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.11.13 di conferma della nomina per la durata contemplata dallo statuto, nonché degli artt. 1 e 3 dello statuto come modificato con delibera del Consiglio Comunale di Nola n° 9/2013

PROPONGO

atto di querela a carico di Fabio Marchese Ragona (autore dell’articolo pubblicato sul settimanale Panorama n. 29 del 16 luglio 2014, a pag. 11 che si allega e da considerarsi parte integrante della istanza di punizione per il reato ex art. 595 c.p., nonchè a carico di Giorgio Mulè (direttore responsabile del citato settimanale) per l’ipotesi di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione ex art. 57 c.p.

I fatti oggetto di querela sono relativi all’articolo, pubblicato nella sezione Scenari, dal titolo “Quanti <religiosi> omaggi ai boss”, corredato dall’occhiello “L’inchino mafioso di Oppido Mamertina ha vari precedenti: il rito del <sacro rispetto> spazia dalla Campania alla Sicilia”.

L’autore dell’articolo, muovendo dal recente episodio di cronaca relativo alla processione di Oppido Mamertina in cui si sarebbe verificato un inchino dei portatori della statua della Madonna in prossimità dell’abitazione di un boss della ‘ndrangheta, racconta delle “processioni maledette” citando casi simili a quello in commento, avvenuti in altre zone della Calabria, della Campania e della Sicilia.

Con riferimento all’oggetto della presente istanza di punizione, l’articolista così scrive : “Scandalo anche alla Festa dei Gigli a Nola con i capi clan acclamati in piazza sulle note de Il Padrino e con i soldi raccolti nel nome di San Paolino che finivano nelle casse della camorra”.

Il contenuto dell’articolo relativo alla Festa dei Gigli di Nola è destituito di ogni minimo fondamento di verità e, come intuibile, gravemente lesivo dell’immagine e della storia secolare di una festa religiosa il cui riconosciuto valore e prestigio, nazionale ed internazionale, ne ha determinato, nel 2013, l’inserimento nel patrimonio immateriale Unesco.

Il riferimento, infatti, all’acclamazione dei capi clan della camorra nonché alla raccolta di fondi in nome del Santo ma destinati alle casse della cosca, si sostanza, di per sé, in espressione lesiva della reputazione evocando, letteralmente, scenari di malcostume, malaffare e degrado tipici di ambienti criminali, connotando la festa come strumento finalizzato alla realizzazione di comportamenti illeciti se non di commissione di gravi ipotesi di reato di natura mafiosa.

L’infondatezza di una tale infamante notizia è dimostrata dalla totale assenza di qualsivoglia riscontro, sia attuale che in tempi passati, nei fatti di cronaca o in atti giudiziari; mai è stata avviata un’indagine da parte dell’autorità giudiziaria e mai le autorità amministrative competenti sono state chiamate ad intervenire per le causali citate nell’articolo.

Soltanto per completezza argomentativa si evidenzia la possibile (ma colpevole) confusione in cui il giornalista, venendo meno in modo clamoroso all’osservanza dei criteri preposti al corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, è incorso rispetto ad altre feste dei gigli tenute in altri comuni della Campania, che nulla hanno in comune con la festa Nolana.

La Fondazione Festa dei Gigli statutariamente (art. 1) ha soggettività giuridica e tra le sue finalità ha la valorizzazione della festa e la sua tutela, in ogni sede, come patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso, originale ed originario della città di Nola (art.3), sovraintendendo e coordinando aspetti organizzativi dell’evento.

La notizia diffamatoria riportata, con tutta evidenza, lede perciò la reputazione della Fondazione quale ente esponenziale della festa dei Gigli.

In tema di diffamazione, la capacità di essere titolari dell’onore sociale e di essere soggetti passivi del reato, non può essere esclusa nei confronti di entità giuridiche e di fatto – associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari – in quanto rappresentativi di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita (per tutte, Cass. Pen., sez. V, 30.1.98 n. 4982, Sandri).

La giurisprudenza riconosce tutela alla reputazione dell’ente “persona giuridica” ritenendo il delitto di diffamazione quando sia lesa la reputazione dello stesso mediante divulgazione a mezzo stampa di notizie false ( Cass. Pen. sez. V 16.6.2011 n. 37383).

Quale ente esponenziale rappresentativo di interessi diffusi e collettivi, la Fondazione è da considerarsi lesa nella propria reputazione atteso che, non solo gli atti posti in essere dalla persona offesa ma anche la semplice situazione equivoca in cui la stessa venga indebitamente collocata, può ritenersi idonea ad offendere il bene protetto e quindi ad integrare il reato (Cass. Pen., sez. V, 21.9.2012 n. 43184); ancor più che la notizia è atta ad inficiare lo stesso carattere e finalità religiosa della festa attribuendo alla stessa intenti illeciti ad alta pericolosità sociale (Cass. Pen. sez. V, 7.10.98 n.12744) con la implicita responsabilità, nel caso di specie, della Fondazione.

Responsabile per l’ipotesi delittuosa colposa ex art. 57 cp è da ritenersi il direttore del settimanale il quale, come è evidente, non ha esercitato il dovuto controllo sul contenuto dell’articolo espressione della funzione che a questi compete (vigilanza e sindacato sul materiale da stampare) al fine di impedire che siano commessi reati.

Quanto all’elemento soggettivo, come risulta pacifico in giurisprudenza, è sufficiente il dolo generico e quindi la consapevolezza di compiere atti lesivi della reputazione e della idoneità offensiva delle espressioni usate (peraltro, il reato di diffamazione ammette anche la forma del dolo eventuale, nel senso della accettazione del rischio della propalazione della notizia e della idoneità offensiva delle espressioni usate).

Tanto premesso, nella qualità di Presidente p.t. della Fondazione Festa dei Gigli, propongo formale atto di querela a carico di Fabio Marchese Ragona, giornalista del settimanale “Panorama” per il reato ex art. 595 cp. e Giorgio Mulè, direttore responsabile del citato settimanale per il reato ex art. 57 cp, chiedendo, previa individuazione delle esatte generalità degli stessi, che sia esercitata nei loro confronti l’azione penale per le ipotesi di reato indicate e/o per ogni altra diversa ipotesi che l’Autorità Giudiziaria ravviserà nei fatti esposti, applicando la sanzione penale prevista dalla legge.

Mi riservo, nella qualità indicata, il diritto di costituirmi parte civile per il ristoro dei danni nel caso di esercizio dell’azione penale.

Chiedo di essere avvisato, in caso di richiesta di archiviazione della presente querela e della relativa notizia di reato, ex artt. 408 e segg. Cpp., chiedo, infine che ogni comunicazione mi venga notificata nel domicilio eletto ai fini di questo atto in Nola (NA) via G. Bruno n. 50

Allego: copia dell’articolo pubblicato da Panorama; copia atto costitutivo della Fondazione Festa dei Gigli; copia statuto Fondazione; copia verbale assemblea del 29.4.13 e del 7.11.13.

Nola,                                                                                                

Avv. Raffaele Soprano

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