La legge 06/11/2012 n. 190, denominata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” si propone di prevenire e di limitare i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione. L’art. 1, comma 34, legge n. 190/2012, stabilisce che le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle pubbliche  amministrazioni  ed alle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 e.e. e, a sua volta, il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducano ed implementino adeguate misure organizzative e gestionali al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.
Con circolare n. 112014 del 14/2/2014 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha fornito indicazioni in merito all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, in particolare gli enti economici e le società partecipate.
La circolare fornisce una precisa nozione di ‘controllo pubblico’ ai fini dell’assoggettamento alle norme in materia di trasparenza. Specificamente il Ministero la estende sino comprendere anche “i soggetti di diritto privato non aventi la forma delle società (quali, ad esempio, fondazioni e associazioni) … che siano … costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti … poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”Â
Tale assunto è condiviso anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.72/2013 dell’l l/9/2013, che al punto 1.3., testualmente, recita “…per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 e.e da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi … “.
La legge attribuisce alla CIVIT (ora A.N.AC) il ruolo di Autorità Nazionale Anticorruzione, così come individua tutti gli altri organi incaricati di promuovere e attivare le apposite azioni di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione entro le strutture e gli apparati della amministrazione pubblica. È utile ricordare che il concetto di corruzione a cui la legge fa riferimento deve essere inteso in senso lato, comprendendo tutte le attività della Fondazione Festa dei Gigli (d’ora in poi FDG) nelle quali sia possibile riscontrare un rischio di abuso da parte del soggetto di un potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.